La normativa dell’etichettatura dell’olio d’oliva

- COME FUNZIONA?
L’etichettatura sulle bottiglie di olio extravergine d’oliva è stata imposta dalle norme legislative per assicurare il consumatore circa la provenienza, la lavorazione e tutto ciò che ha diritto di sapere sull’alimento che consuma.
Sempre più attenzione viene data all’etichettature degli alimenti, tanto che l’Unione Europea ha dedicato numerosi incontri al miglioramento delle attività di informazione per un consumo più consapevole.
Innanzitutto è indispensabile sapere quanto olio può contenere una confezione venduta al consumatore finale.
Una confezione di olio, sia essa in bottiglia o barile, non può superare i 5 litri di contenuto di olio d’oliva per la vendita al dettaglio e i 25 litri per la vendita per attività di ristorazione, mense, ospedali eccetera.
L’olio di oliva non può essere in alcun caso venduto sfuso, la confezione deve sempre contenere il tappo antirabbocco e un sistema di chiusura che ne mantenga l’integrità dopo la prima apertura.
- COSA BISOGNA INSERIRE IN ETICHETTA?
1. Denominazione di vendita:
Oltre al nome dell’olio è importante indicare precisamente di quale tipo di olio si tratta.
Ne vengono riconosciuti cinque tipi:
• olio extravergine d’oliva;
• olio di oliva vergine;
• olio di oliva composto da oli di oliva misti tra raffinati e vergini;
• olio di sansa di oliva.
2. Luogo d’origine
Nel luogo d’origine vanno indicati sia la nazione in cui le olive sono prodotte sia quello del frantoio in cui sono sottoposte al processo di molitura delle olive.
Si può indicare sia precisamente la nazione che, in caso di olive raccolte e processate all’interno dell’Unione Europea, semplicemente “Unione Europea”.
Il luogo d’origine deve essere obbligatoriamente indicato in caso di oli vergini o extravergini; negli altri due casi (olio di sansa e olio misto) è vietato fornire questa indicazione. Informazioni più dettagliate circa le regioni o le province di raccolta o produzione sono vietate.
3. Categoria dell’olio
Oltre alla denominazione, la normativa prevede che sull’etichetta venga riportata la categoria dell’olio, così specificata:
• per l’olio extravergine d’oliva: “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“;
• per l’olio di oliva vergine: “olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici“;
• per l’olio di oliva composto da un mix di olio raffinato e olio vergine: “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive“;
• per l’olio di sansa d’oliva: “olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive“.
4. Quantità netta
La quantità netta di olio contenuta nella confezione può essere indicata in litri, centilitri o millilitri e avere un’altezza minima rapportata alla quantità nominale riportata in bottiglia. L’altezza minima è stabilita per legge in questi termini:
• quantità nominale: 50 ml – altezza minima 2 mm;
• quantità nominale: da 50 a 200 ml – altezza minima 3 mm;
• quantità nominale: da 200 a 1000 ml – altezza minima 4 mm;
• quantità nominale: oltre 1000 ml – altezza minima 6 mm.
5. Termine minimo di conservazione
Il termine minimo di conservazione non corrisponde alla data di scadenza: esso indica la data dopo la quale l’olio perde le su caratteristiche organolettiche originarie. La data è preceduta da espressioni come “consumare preferibilmente entro il…” seguite dalla data o dall'indicazione “controllare sul tappo della confezione”.
6. Condizioni di conservazione
Affinché il prodotto mantenga le sue caratteristiche fino al termine minimo di conservazione, l’etichetta deve anche riportare direttive sulle migliori modalità di conservazione. La più classica indica di conservare il prodotto al riparo da luce e calore; spesso possono essere indicati anche i gradi massimi di temperatura in cui è meglio conservare l’olio.
7. Nome e indirizzo del distributore del prodotto
Il responsabile commerciale del prodotto deve essere indicato completo di nome, ragione sociale e indirizzo.
Questo è fondamentale per poter dare comunicazioni sul prodotto in caso di danneggiamento, di problemi relativi al prodotto ricevuto o di altre informazioni essenziali da dare sull'olio acquistato.
8. Numero lotto
L’indicazione del lotto è importante per identificare l’unità di produzione dell’olio, così da poter rintracciare tutte le bottiglie contenute nello stesso lotto di vendita in caso di necessità. Il numero è preceduto dalla lettera “L”. Il lotto può anche essere omesso se il termine ultimo di conservazione è espresso con una data sull'etichetta stessa.
9. Dichiarazione nutrizionale
Come in tutti gli alimenti in commercio, la dichiarazione nutrizionale deve prevedere l’indicazione del valore energetico e della quantità di carboidrati, grassi, sale, proteine, fibre e sali minerali.
La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria, eccetto il caso in cui si tratti di campioni omaggio offerti in piccole quantità o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
10. Annata
L’indicazione dell’annata è obbligatoria solo per l’olio extravergine di oliva o per l’olio vergine d’oliva solo se il 100% del raccolto proviene dalla stessa campagna di raccolta, quindi fa parte della stessa annata.
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